- 29 Ottobre 2019
- Posted by: Redazione
- Categoria: Climatizzatori

Il 2019 è stato un anno di grandi novità soprattutto al livello energetico riguardo l’argomento dei gas fluorurati ad effetto serra, i così detti F-Gas. Il regolamento del 16/11/2018 succeduto al regolamento comunitario n. 517/2014 costituisce il nuovo punto di riferimento nazionale in materia di F-Gas.
Nuove linee guida
In particolare il decreto apporta significative novità riguardi i F-Gas, inerenti soprattutto il raggio d’azione entro il quale si applica la normativa in merito a tutte quelle apparecchiature e attività per le quali viene richiesta l’iscrizione, per refrigerazione e commutatori, e per quanto concerne l’ampliamento dell’area di riferimento dei titolari soggetti alla sola iscrizione o ad essa e alla obbligatoria certificazione.
Il ministero dell’ambiente quale ente di riferimento, nonché ente emanatore del decreto, puntualizza che il meccanismo di certificazione sin d’ora in atto verrà adeguato al nuovo Regolamento. Questo sistema, denominato “Accredia” prevedeva la possibilità della certificazione delle persone fisiche e delle imprese, in seguito alla quale veniva rilasciato una conferma agli Organismi di certificazione tramite schemi elaborati ad hoc e approvati dal Ministero dell’Ambiente. Con tale decreto viene reso obbligatoria l’iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone fisiche o imprese che si occupano professionalmente dell’installazione, manutenzione o dismissione di apparecchi contenenti gas fluorurati o che sia nelle possibilità di controllarne o recuperane piccole o grandi quantità. Per effettuare l’iscrizione o l’aggiornamento è possibile rivolgersi agli Organismi di certificazione che sottoponendo il candidato, nel caso di persona fisica, ad un esame teorico-pratico, a seguito del superamento dello stesso rilascino un attestato che certifica tale iscrizione, oppure, nel caso sia un’impresa, previo accertamento del possedimento di taluni requisiti
Chi è obbligato alle segnalazioni alla Banca Dati
In particolare l’obbligo di certificazione e/o iscrizione al Registro telematico è imposto a tutti coloro che svolgono attività inerenti manutenzione di apparecchi che al loro interno contengano gas fluorurati(celle frigorifere ,apparecchi di refrigerazione e condizionamento d’aria ,pompe di calore ); oppure colore che svolgono attività su apparecchiature antincendio che ovviamente contengono gas fluorurati ad effetto serra; risulta obbligatorio anche per coloro i quali svolgono attività professionali o mansioni in cui è previsto l’uso o il recupero di solventi che possano contenere gas fluorurati a effetto serra. Anche le imprese la cui attività è strettamente legata alla manutenzione, installazione o riparazione di apparecchiature o meccanismi che contengano gas fluorurati a effetto serra devono obbligatoriamente provvedere alla certificazione e iscrizione al Registro. Gli addetti ai lavori di manutenzione o installazione di tali apparecchi devono mantenere sempre aggiornato il registro delle apparecchiature almeno per 5 anni e, mostrarlo a richiesta dell’autorità competente, inoltre va sottolineato che tali informazioni a decorrere dal 25/09/2019 dovranno essere inoltrate via telematica alla banca dati entro e non oltre 30 gg dalla data dell’intervento, questa operazione garantisce assolvimento all’obbligo di comunicazione.
Il registro telematico delle imprese e delle persone fisiche che per legge devono possedere iscrizione e certificazione a tale sistema, è gestito dalle Camere di Commercio ed è accessibile da sito www.fgas.it. Il sistema verifica i requisiti e ai sensi dell’art. 842/2006 e di seguito vengono rilasciati i rispettivi certificati per lo svolgimento delle attività in merito al trattamento dei gas fluorurati a effetto serra. Tali certificati hanno validità sino alla scadenza riportata.
Tale dichiarazione in seguito dell’emanazione del nuovo decreto viene sostituita dalla comunicazione telematica alla Banca dati, infatti non interesserà più all’utenza denunciare gli interventi ma ai manutentori o addetti ai lavori che avranno invece l’obbligo di dichiarare ogni intervento effettuato tramite comunicazione alla Banca dati entro 30 gg dalla data dell’intervento.
Le informazioni che le aziende operanti nel settore f gas dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono:
- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
- dati anagrafici dell’operatore;
- data e luogo in cui è avvenuta l’installazione;
- tipologia di apparecchiatura installata;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti nel corso dell’intervento di installazione, manutenzione o smantellamento;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate.
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